La controversa questione della possibilità di erogare il Tfr mensilmente in busta paga a titolo di anticipazione, molto frequente soprattutto nel lavoro a tempo determinato e stagionale, è stata dipanata dall’ultima nota 616 del 3 aprile 2025 dell’Ispettorato del Lavoro il quale sancisce che il trattamento di fine rapporto, essendo un elemento retributivo differito, costituito dagli accantonamento effettuati annualmente e dalla rivalutazione periodica calcolata sul tfr già accantonato, non può essere erogato mensilmente. In caso di ispezione, se l’Ispettorato riscontra l’indebita erogazione mensilizzata del rateo di tfr, dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di tfr illegittimamente anticipate come indicato nell’art. 14 del Dlgs 124/2004 e sarà comminata la sanzione di 1.000 euro. Si ricorda che il tfr può comunque essere anticipato, come indicato dall’art. c.c 2120.