RIDUZIONE DEI TERMINI PER ESERCITARE IL DIRITTO A DETRAZIONE OPERATA DAL D.L. 50/2017

Il Decreto legge n° 50/2017 ha determinato una drastica riduzione dei termini per esercitare il diritto alla detrazione iva, in particolare, sul piano operativo, l’impatto di tale provvedimento si avrà sulle operazioni di fine anno ovvero le fatture relative alle operazioni di dicembre, le operazioni per le quali la fatturazione avviene nel 2018 con riferimento al 2017 e le fatture passive al 2017 che il cessionario/committente riceve nel 2018.

Il termine è stato ridotto da 2 anni e 4 mesi a soli 4 mesi.

Per le fatture emesse dal 1 gennaio 2017, quindi, il termine di detrazione iva coincide con il termine di scadenza della presentazione della dichiarazione iva.

Continua ad operare, tuttavia, il termine lungo per il 2015 e 2016 per i quali il diritto alla detrazione deve essere esercitato rispettivamente entro il 30 aprile 2018 o entro il 30 aprile 2019.

A seguito di questa modifica si possono presentare tre casi diversi sul piano operativo in riferimento alle fatture che pervengono nel 2018 con riferimento al 2017:

1. Nel caso in cui la fattura relativa al 2017 sia ricevuta dal cliente prima del 16 gennaio si applicano i vecchi principi con tempi ridotti: il committente/cessionario registrerà l’operazione nel registro acquisti di dicembre ed eserciterà il diritto alla detrazione nella liquidazione del 16 gennaio relativa a dicembre 2017.

2. Nel caso in cui la fattura datata 2017 sia ricevuta dal cliente dopo il 16 gennaio, il cessionario/committente liquiderà l’imposta in dichiarazione, momento nel quale potrà esercitare il diritto alla detrazione, e utilizzerà l’eventuale credito nella liquidazione di maggio.

3. La terza situazione riguarda la fattura datata 2017 e ricevuta dal cliente dopo il 30 aprile 2018.

In tal caso il contribuente avrà la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione in coincidenza della dichiarazione integrativa a favore, secondo le regole riformate nel 2016.