BONUS VERDE: RADDOPPIA TRA PARTI COMUNI E PRIVATE MA ESCLUDE LAVORI ORDINARI DI SISTEMAZIONE ANNUALE

In occasione di Telefisco 2018 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il c.d. bonus verde, consistente nella detrazione per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private o condominiali, può raddoppiare in caso di interventi di sistemazione del giardino privato e di quello condominiale. Vengono però escluse le manutenzioni annuali ed i lavori in economia.

Il bonus verde è pari al 36% su una spesa massima di 5mila euro per unità immobiliare, dunque se in un condominio vengono eseguiti lavori sia sulle parti comuni sia sulle proprietà esclusive, secondo l’Agenzia delle Entrate tale diritto a detrarre le spese spetta sui due differenti limiti di spesa: quello condominiale e quello esclusivo, sempre nei limiti di 5mila euro ciascuno.

Non usufruiscono del bonus i lavori effettuati in economia sul proprio giardino o terrazzo poiché a parere dell’Agenzia, questa situazione è incompatibile con il concetto di “interventi straordinari di sistemazione a verde” così come indicati nella Relazione accompagnatoria alla legge di Bilancio 2018.

Sono escluse dal bonus altresì le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti, sia in aree private che condominiali.

Per espressa indicazione della legge di Bilancio rimangono agevolate la manutenzione e la progettazione che siano connesse ad un intervento ammesso al bonus. Parliamo dunque di:

– sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi.

– realizzazione di coperture a verde di giardini pensili.

L’acquisto di piante in vaso, a detta dell’Agenzia, può rientrare nel bonus verde, solo se abbinato ad interventi di sistemazione a verde “pesanti”, che riguardano un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo, o che sia un radicale miglioramento dell’area esistente.

Per quanto concerne i metodi di pagamento sono ammessi assegni, bancomat, carte di credito e bonifici ordinari. Questo vuol dire che per le spese in esame i prestatori d’opera non subiranno la ritenuta dell’8% che gli istituti di credito effettuano sui bonifici “tracciabili”, ma vengono applicate quelle ordinarie: come ad esempio quella del 4% sui lavori condominiali o quella prevista sulle prestazioni professionali occasionali.