Categoria: Ambito fiscale

AUMENTO DELLA MISURA DEGLI INTERESSI LEGALI DAL 1° GENNAIO 2018

Dal 1° gennaio 2018 la misura degli interessi legali è passata dallo 0,1% del 2017 allo 0,3% con provvedimento del Dm Economia 13 dicembre 2017.

Ne consegue che la regolarizzazione degli adempimenti del 2017 con il ravvedimento vedrà l’utilizzo del tasso allo 0,1% fino al 31 dicembre 2017 e dello 0,3% dall’1 gennaio 2018.

Non è stata invece prevista una misura unica per versamenti e rimborsi. Tale mancanza ha portato una disparità tra misura di interessi per il versamento, la riscossione, e i rimborsi di ogni tributo a danno del contribuente il quale, fino all’entrata in vigore del decreto 159/2015, dovrà continuare ad applicare le misure vigenti in tema di interessi, che sono di diversa misura e favorevoli al fisco.

RIDUZIONE DEI TERMINI PER ESERCITARE IL DIRITTO A DETRAZIONE OPERATA DAL D.L. 50/2017

Il Decreto legge n° 50/2017 ha determinato una drastica riduzione dei termini per esercitare il diritto alla detrazione iva, in particolare, sul piano operativo, l’impatto di tale provvedimento si avrà sulle operazioni di fine anno ovvero le fatture relative alle operazioni di dicembre, le operazioni per le quali la fatturazione avviene nel 2018 con riferimento al 2017 e le fatture passive al 2017 che il cessionario/committente riceve nel 2018.

Il termine è stato ridotto da 2 anni e 4 mesi a soli 4 mesi.

Per le fatture emesse dal 1 gennaio 2017, quindi, il termine di detrazione iva coincide con il termine di scadenza della presentazione della dichiarazione iva.

Continua ad operare, tuttavia, il termine lungo per il 2015 e 2016 per i quali il diritto alla detrazione deve essere esercitato rispettivamente entro il 30 aprile 2018 o entro il 30 aprile 2019.

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUL MANCATO PAGAMENTO DEGLI F24 RELATIVI A IMPOSTE

Una sentenza della Corte di Cassazione riguarda il caso di una società che, a seguito dell’omissione di pagamento di un’imposta, ha impugnato la cartella di pagamento con relative sanzioni ed interessi, ritenendo quest’ultimi inapplicabili poiché causa dell’omesso versamento sarebbe stata la “crisi finanziaria”.

Tale società si appellava all’art 6 D.lgs 772/97’, norma che afferma la non punibilità e, quindi, la non sanzionabilità per chi ha commesso il fatto a seguito di cause di forza maggiore.

La questione è stata poi esaminata e chiarita dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea la quale ha individuato i presupposti oggettivi e soggettivi affinché un certo fatto possa considerarsi causa di forza maggiore: il presupposto oggettivo richiede circostanze anormali ed estranee all’operatore; il presupposto soggettivo prevede l’obbligo dell’interessato di aver adottato le misure necessarie ad evitare l’evento anormale.

In conclusione la Corte di Cassazione afferma la necessità di dimostrazione da parte dell’interessato dei due presupposti per poter considerare il fatto causa di forza maggiore.