TRASFERIMENTO LIMITATO DALLA LEGGE 104/1992

La Corte di Cassazione sancisce il divieto di trasferire il lavoratore senza il suo consenso in ragione della speciale tutela che dev’essere garantita ai disabili di beneficiare di misure rivolte al loro inserimento sociale.

E’ stato recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza 24015/2017, il divieto di trasferimento unilaterale del lavoratore che usufruisce dei permessi garantiti dall’art 33 della legge 104/1992. Ricordiamo che tale legge garantisce riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro o tre giorni di permesso mensile per l’assistenza di un familiare disabile.

Il divieto riguarda anche le ipotesi di trasferimento che non comportano lo spostamento ad una nuova unità produttiva ma anche il mero mutamento geografico del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

Infatti la Corte di Cassazione nella sentenza 24015/2017 afferma che non è possibile l’applicazione del riferimento di “unità produttiva” sancito dall’articolo 2103 del codice civile rubricato “mansioni del lavoratore”, in caso di trasferimento del dipendente che fruisce dei permessi l. 104. In altre parole per far scattare il divieto di trasferimento è sufficiente la variazione geografica del luogo di lavoro, anche se la sede di destinazione si colloca nell’ambito della stessa unità produttiva.

Unico limite individuato dalla Cassazione in riferimento al trasferimento di un lavoratore che usufruisce dei permessi L. 104, è l’esistenza di specifiche esigenze tecnico produttive od organizzative aziendali che impediscano una soluzione diversa dal mutamento geografico del posto di lavoro.