DETASSAZIONE AMPIA PER I PREMI CONVERTITI IN WELFARE AZIENDALE

L’incremento della produttività, concretizzabile mediante l’incentivo fiscale che raggiunge importi più elevati rispetto al passato, è stabilito dalla legge di bilancio 2017. Sono previsti infatti fino a 4mila euro annui per ogni beneficiario e la possibilità di conversione di premi in alcuni tipi di benefit completamente detassati seppur eccedenti i limiti di esenzione.

Solo in caso di incrementi effettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che siano misurabili e verificabili, il bonus fiscale è erogabile.

I nuovi limiti riguardano anche i premi di risultato che possono essere detassati fino a 3mila euro annui lordi elevabili a 4mila euro annui lordi se le aziende “coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”.

Da individuare come interessati sono i lavoratori che nell’anno precedente a quello di percezione dei premi abbiano dichiarato redditi da lavoro dipendente non superiori a 80mila euro, al contrario dei 50mila euro del passato.

Per quanto concerne la detassazione piena, se previsto dall’accordo, il dipendente ha la facoltà – o in talune ipotesi dovrà- scegliere uno o più benefit messi a sua disposizione , a titolo di sostituzione del premio in denaro, beneficiando in questo modo della detassazione piena.

Con la legge di bilancio 2017 viene parzialmente superata la previsione della legge di bilancio del 2016 che sanciva che l’esenzione fiscale è piena nel rispetto del doppio limite: ossia quello dei premi nonché quello dei benefit selezionati, poiché ora per taluni benefit specificatamente indicati “si può fare riferimento ai soli limiti del premio e non anche a quelli ordinariamente fissati per le prestazioni di cui si beneficia”.

In riferimento alla convenienza fiscale e contributiva è opportuno distinguere le diverse fattispecie: per i valori e le somme indicate al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 TUIR, queste non concorrono alla formazione del reddito entro i limiti previsti dalla norma. In conseguenza al principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive, questo è valido anche ai fini previdenziali e dunque rimane comunque a carico del datore di lavoro il pagamento del contributo di solidarietà del 10% sui premi devoluti alla previdenza complementare e alle casse sanitarie.

l’art 51 coma 4 del TUIR indica le somme e i valori che invece concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole dello stesso comma. Si tratta dunque di applicare le forfettizzazioni introdotte dal legislatore per determinare gli imponibili fiscali e contributivi in maniera semplificata.

Un esempio sono gli autoveicoli concessi al dipendente ad uso promiscuo: si assume come base imponibile il 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base delle tabelle Aci, del mezzo in questione. La tassazione tuttavia è quella ordinaria con le aliquote progressive.