VOUCHER: DISCIPLINA GENERALE SU LIMITI ED UTILIZZO

I nuovi voucher – o contratto di prestazione occasionale- si ripresentano nello scenario del lavoro con nuovi limiti: sono utilizzabili da imprese o persone fisiche nell’esercizio della propria attività professionale alla condizione che alle proprie dipendenze abbiano non più di cinque lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato, o che non abbiano in corso o non abbiano avuto nei sei mesi precedenti, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il prestatore. Restano altresì esclusi dall’utilizzo i datori di lavoro operanti nei settori dell’edilizia ed affini e negli appalti d’opera e di servizi.

Per quanto concerne il limite annuale al loro utilizzo, viene stabilito che ciascun utilizzatore non può erogare più di 5mila euro di compensi a favore della totalità dei prestatori. Stesso limite è applicato ai prestatori di lavoro che non possono percepire compensi superiori a 5mila euro in riferimento alla totalità degli utilizzatori. Ciascun prestatore deve rispettare il limite massimo di 2500 euro per le prestazioni complessivamente rese in favore dello stesso utilizzatore e comunque non possono essere superate le 280 ore annue.

Se la prestazione è eseguita da studenti, pensionati, disoccupati o cassa integrati, i compensi sono computati al 75%.

L’entità economica del compenso è fissata dalle parti ma la legge pone un limite al di sotto del quale non si può andare: 9 euro netti per ogni ora di prestazione corrispondenti a 12,41 euro lordi (di cui 33% all’Inps, 3,5% all’Inail, 1% degli importi versati per coprire gli oneri). Tuttavia anche in caso di prestazioni giornaliere inferiori a quattro ore continuative il compenso non può essere inferiore a 36 euro.

Operativamente l’utilizzatore e il prestatore devono registrarsi sul sito Inps – direttamente o tramite intermediari- e accedendo alla piattaforma è possibile fornire le informazioni necessarie per gestire il rapporto di lavoro e gli adempimenti contributivi. L’utilizzatore deve registrare la propria provvista economica e per incrementare il suo “portafoglio virtuale” deve versare le somme tramite F24 (che necessita di almeno sette giorni bancabili perché le somme siano disponibili) o tramite PagoPa. Prima di inserire la prestazione di cui l’utilizzatore ha necessità, è necessario che le somme versate siano contabilizzate e solo dopo questa fase egli potrà comunicare all’Inps, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione occasionale, l’oggetto e il luogo della prestazione, il compenso pattuito, la data e l’ora di inizio e fine della prestazione.

Per quanto riguarda il prestatore egli deve indicare l’iban del conto corrente affinché l’Istituto possa erogare il compenso pattuito. Diversamente, questo sarà pagato con bonifico bancario presso Poste Italiane. Il prestatore esaurisce gli adempimenti con la registrazione.

La mancata comunicazione preventiva o la violazione di uno dei divieti di ricorso al lavoro occasionale è punita con una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro. Si tratta di una sanzione che non è diffidabile ed è applicata per ogni giornata lavorativa per cui risulta la violazione.

Nel caso di mancata comunicazione preventiva, la maxisanzione può essere evitata solamente se manca il requisito della subordinazione, se non è stato superato il limite di 280 ore né i limiti economici e se la prestazione può essere considerata occasionale in virtù di precedenti prestazioni lavorative gestite correttamente.