CONGEDO DI MATERNITA’: DAL 2019 FRUIBILE INTERAMENTE DOPO IL PARTO

Nella previsione contenuta nella legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 485) viene descritta un'alternativa al sistema attuale che prevede la fruizione del congedo di maternità due mesi prima del parto e tre mesi dopo.

Chi vorrà (con via libera del medico) potrà rimanere al lavoro fino al nono mese, posticipando l’intero periodo di astensione di 5 mesi a dopo il parto. È quanto prevede un emendamento della Lega dedicato alle politiche delle famiglia approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Il nuovo sistema viene proposto come «alternativa» all’attuale, che impone invece l’obbligo di astensione (di uno o due mesi) prima della nascita del bambino.

Nella proposta si chiarisce che si tratta di una «alternativa», che riconosce «alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro».

La legge di bilancio 2019 ha quindi introdotto la possibilità per la lavoratrice dipendente di scegliere di fruire integralmente dei cinque mesi di astensione obbligatoria di maternità a decorrere dal giorno successivo al parto.

Già l’articolo 20 del Dlgs 151/2001 aveva previsto la facoltà per la donna in buona salute di differire al massimo di un mese l’inizio del periodo di astensione, riducendo così a un mese il congedo ante partum ed elevando a quattro mesi il congedo post partum (astensione flessibile).

Come per l’astensione flessibile, anche la nuova modalità di congedo prevista dalla legge di bilancio 2019 è subordinata alla condizione che il medico espressamente certifichi che la permanenza al lavoro non rischi di nuocere alla salute della lavoratrice o del bambino.

Padova, 18/01/2019