ll Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta ad una Faq pubblicata il giorno 27 luglio sul proprio sito fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della proroga obbligatoria per i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato di 1° e 3° livello (quindi non si deve fare la proroga per quelli professionalizzanti di 2° livello), indipendentemete dalla volontà della parti di tutti i contratti a tempo determinato, escludendo solo quelli scaduti al 18/7/2020.
Il Ministero afferma che ricadono nella proroga della durata le seguenti tipologie:
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I contratti di lavoro a termine, compresi quelli stagionali;
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I contratti in somministrazione a tempo determinato, intendendosi il rapporto di lavoro che intercorre tra l’Agenzia per il lavoro e il lavoratore
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I contratti di apprendistato, intendendosi quelli per il conseguimento di una qualifica e il diploma professionale e quelli di alta formazione e ricerca, di 1° e 3° limitatamente alla durata del periodo che precede la qualificazione.
La legge di conversione n 77 del Decreto Rilancio ha inserito un comma specifico in merito a questa tipologia di proroga ovvero il comma 1-bis all’art. 93 che prevede che il termine dei contratti a termine, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato è prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La risposta del Ministero chiarisce anche che per “periodo di sospensione” si intendono:
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sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19,
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sia l’inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall’attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (utilizzo di ferie).
In questi casi il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla data di scadenza originaria, dovrà effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga, andando a modificare il termine inizialmente previsto per un periodo equivalente a quello di sospensione dell’attività lavorativa.
I chiarimenti sono stati forniti in risposta ad un quesito che chiedeva come dovesse essere interpretato il riferimento normativo ai contratti a termine previsto nel Decreto Rilancio divenuto Legge.