Proroga dei contratti a termine: chiarimenti del Ministero

ll Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta ad una Faq pubblicata il giorno 27 luglio sul proprio sito fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della proroga obbligatoria per i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato di 1° e 3° livello (quindi non si deve fare la proroga per quelli professionalizzanti di 2° livello), indipendentemete dalla volontà della parti di tutti i contratti a tempo determinato, escludendo solo quelli scaduti al 18/7/2020.

Il Ministero afferma che ricadono nella proroga della durata le seguenti tipologie:

  • I contratti di lavoro a termine, compresi quelli stagionali;

  • I contratti in somministrazione a tempo determinato, intendendosi il rapporto di lavoro che intercorre tra l’Agenzia per il lavoro e il lavoratore

  • I contratti di apprendistato, intendendosi quelli per il conseguimento di una qualifica e il diploma professionale e quelli di alta formazione e ricerca, di 1° e 3° limitatamente alla durata del periodo che precede la qualificazione.

La legge di conversione n 77 del Decreto Rilancio ha inserito un comma specifico in merito a questa tipologia di proroga ovvero il comma 1-bis all’art. 93 che prevede che il termine dei contratti a termine, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato è prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La risposta del Ministero chiarisce anche che per periodo di sospensione” si intendono:

  • sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19,

  • sia l’inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall’attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (utilizzo di ferie).

In questi casi il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla data di scadenza originaria, dovrà effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga, andando a modificare il termine inizialmente previsto per un periodo equivalente a quello di sospensione dell’attività lavorativa.

I chiarimenti sono stati forniti in risposta ad un quesito che chiedeva come dovesse essere interpretato il riferimento normativo ai contratti a termine previsto nel Decreto Rilancio divenuto Legge.