ASSUNZIONI AGEVOLATE DAL PRIMO GENNAIO 2021

AGEVOLAZIONE UNDER 35 (UNDER 30 DAL 2021

  • Assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato

  • Soggetti che non abbiano compiuto 30 anni e non siano stati occupati a tempo indeterminato

(apprendistato e lavoro intermittente a tempo indeterminato non sono ostativi)

  • Misura incentivo : esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi a carico datore per la durata di 36 mesi nella misura massima di 3000€ annui.

APPRENDISTATO PERCETTORE DI NASPI

  • Non ha limiti di età

  • Durata: trova applicazione per tutta la durata del periodo di formazione

  • Datori che hanno fino a 9 dipendenti il contributo si riduce:

– primi 12 mesi 1,5%

– dal 13° al 24° mese 3%

– dal 25° ritorna al 10%

  • Datori con più di 9 dipendenti il contributo si riduce:

Versano a loro carico un contributo pari al 10% che comprende sia il contributo pensionistico sia i contributi per le altre forme assicurative cui si aggiunge il contributo a carico dipendente.

LAVORATORI BENEFICIARI NASPI

  • Assunzioni a tempo pieno e indeterminato, anche trasformazione

  • Per ogni mese di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributi mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua.

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36

Per i datori di lavoro privati che nel biennio 2021-2022 assumeranno giovani di età inferiore ai 36 anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero trasformeranno contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, è previsto un esonero contributivo del 100% per 36 mesi, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

Requisiti:

  • il lavoratore non deve aver compiuto 36 anni di età;

  • il lavoratore non deve mai aver avuto un pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non sono ostativi i contratti intermittenti, i rapporti di apprendistato risolti prima della qualifica e i rapporti di lavoro domestico.

L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva.

La violazione di questa regola comporta, per il datore di lavoro, la revoca dell’esonero contributivo ed il recupero del beneficio già fruito.

Si attende l’autorizzazione della Commissione Europea.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE

A favore dei datori di lavoro che assumono donne nel biennio 2021 – 2022, è riconosciuto un esonero contributivo pari al 100%, nel limite massimo di 6.000,00 euro annui.

Il beneficio è riconosciuto per le sole assunzioni mediante contratto a tempo indeterminato ovvero per le trasformazioni di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, nel limite massimo di 18 mesi dalla data di assunzione.

L’agevolazione è subordinata all’assunzione di donne che rientrino in una delle categorie:

  • donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali;

  • donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente da almeno 6 mesi, occupata in una professione o settore economico caratterizzati da una disparità occupazionale di genere;

  • donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. ovunque residenti.

Inoltre viene specificato che l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto.

Si attende l’autorizzazione della Commissione Europea.

Per le donne assunte con contratto a termine, anche in regime di somministrazione, che presentano le caratteristiche di cui sopra indipendentemente dall’età, resta valida la riduzione contributiva dovuta a carico del datore nel limite del 50%.